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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-02)

Assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - mansioni - comandi e distacchi - Distacco illecito - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Decorrenza del termine di decadenza - Cessazione della dissociazione datoriale - Desumibilità da atto scritto - Necessità - Distinzione tra distacco a tempo determinato e distacco indeterminato o di fatto.

In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato "di fatto", nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-02)