Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8626 del 02/04/2024 (Rv. 670611-01)
Diritto alla pausa ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 - Mancata fruizione - C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata - Diritto al riposo compensativo - Onere della prova - Fatti costitutivi ed estintivi - Ripartizione.
Nel caso di mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio 2006 e dell'8 aprile 2013, poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8626 del 02/04/2024 (Rv. 670611-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697