Edilizia popolare ed economica - assegnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22341 del 02/08/2025 (Rv. 675478 - 01)
Morte dell'assegnatario - Cessazione del rapporto locativo e ritorno del bene all'ente assegnante - Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Diritto ereditario al subentro automatico dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Esclusione - Fattispecie.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, che aveva confermato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERAP, ex art. 20 decies, lett. a) della L.r. Marche n. 36 del 2005, inizialmente accolta a favore del ricorrente, a seguito dell'accertamento da parte del Comune della mancanza di occupazione stabile dell'immobile da parte dello stesso, ritenendo irrilevante l'originario rapporto locativo, cessato con la morte della precedente assegnataria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22341 del 02/08/2025 (Rv. 675478 - 01)
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