Legato in sostituzione di legittima - Rinuncia - Effetti - Conversione in legato in conto di legittima - Esclusione - Fondamento.
In caso di rinuncia, il legato in sostituzione di legittima non si converte in legato in conto legittima atteso che, in forza dell'effetto retroattivo della rinuncia, il lascito rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la sua quota.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9734 del 14/04/2025 (Rv. 674562-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0551