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Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01)

Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225