Skip to main content

Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)

Competenza civile - regolamento di competenza - Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2025 (Rv. 674842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_281_11