Matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025 (Rv. 675014 - 01)
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne - Art. 337-sexies c.c. - Convivenza rilevante - Nozione - Prevalenza temporale della presenza del figlio - Necessità - Fattispecie.
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025 (Rv. 675014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_6