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Potestà dei genitori - Procedimenti in materia di minori – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11622 del 03/05/2025 (Rv. 674570 - 01)

Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale.
(Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473 bis n. 11, Cod_Civ_art_43