Avviso della facoltà di recesso per il cliente - Necessità di specifiche modalità redazionali e di evidenziazione grafica - Esclusione - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, l'avviso della facoltà di recesso concessa all'investitore ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale, essendo sufficiente che sia dato in modo chiaro e trasparente in caratteri uguali a quelli delle altre clausole.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4282 del 19/02/2025 (Rv. 673853-01)