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Servizi postali - ricevitorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-02)

Corrispondenza - Omesso recapito di corrispondenza - Indennizzo ex artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Parametro di quantificazione del danno - Esclusione - Decurtazione dall’importo riconosciuto a titolo risarcitorio - Necessità - Ragioni.

Le indennità previste dagli artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 (cd. codice postale) si distinguono dal danno emergente conseguente alla perdita della corrispondenza, del quale, quindi, non integrano parametro di quantificazione, pur dovendo essere detratte dallo stesso, stante la comune giustificazione causale in funzione della rimozione degli effetti dannosi dell'inadempimento di Poste Italiane s.p.a.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1678, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223