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Mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13250 del 19/05/2025 (Rv. 675053 - 02)

Giudizio tributario - Necessità dell'assistenza tecnica - Rinuncia del difensore del contribuente - Conseguenze - Inefficacia sino alla sostituzione con altro procuratore - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.

Nel giudizio tributario, non si verifica alcuna violazione del principio della necessaria assistenza tecnica se il difensore della parte privata rinuncia alla procura, posto che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., tale rinuncia non è efficace fino alla sostituzione dell'avvocato con altro procuratore; né, in alcun caso, un asserito vizio di rappresentanza del contribuente appellato può determinare l'inammissibilità dell'appello.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13250 del 19/05/2025 (Rv. 675053 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085