Cessione di beni e prestazione di servizi in favore di comandi militari internazionali – Cass. n. 7439/2021
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - N.A.T.O. Cessione di beni e prestazione di servizi in favore di comandi militari internazionali - Esenzione ex art. 72 d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Presupposto oggettivo - Caratteristiche - Fondamento - Fattispecie. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni In genere.
In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 72 d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore dei quartieri generali militari internazionali realizzati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, richiede la presenza non soltanto del presupposto soggettivo, dato dalla qualità dei destinatari, ma anche del presupposto oggettivo, rapportato allo scopo perseguito che deve essere quello di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di tali quartieri generali, in modo tale da consentire l'espletamento delle loro funzioni istituzionali di difesa comune. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non imponibile la fornitura di piante e fiori a una base militare americana, sita in Italia, in assenza di alcuna allegazione in ordine al menzionato presupposto oggettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7439 del 17/03/2021 (Rv. 660880 - 01)