Capacita' di agire - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942 - 01)
Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25890 del 22/09/2025 (Rv. 675942 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Proc_Civ_art_078
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