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Assicurazione contro i danni - obbligo di salvataggio - Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10725 del 23/04/2025 (Rv. 674616 - 01)

Obbligo di salvataggio dell'assicurato danneggiante - Portata - Difesa tecnica nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato - Inclusione - Criterio di valutazione - Buon esito della difesa - Irrilevanza.

L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10725 del 23/04/2025 (Rv. 674616 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1914, Cod_Civ_art_1917