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Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19661 del 16/07/2025 (Rv. 675235 - 01)

Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19661 del 16/07/2025 (Rv. 675235 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_348