Straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12741 del 13/05/2025 (Rv. 674500 - 01)
Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Onere prova - Riparto - Accertamento del giudice - Contenuto.
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12741 del 13/05/2025 (Rv. 674500 - 01)