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Straniero (condizione dello) - Decreto di espulsione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3218 del 08/02/2025 (Rv. 674057-01)

Impugnazione - Prova della residenza all'estero - Onere a carico del ricorrente - Mancata contestazione dell'amministrazione - Irrilevanza - Deduzione dell'assenza di fissa dimora - Insufficienza.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione solo ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in caso di non contestazione da parte dell'amministrazione, di essere residente all'estero, trattandosi di elemento della fattispecie richiesto ai fini della tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, non surrogabile dall'allegazione di essere senza fissa dimora nel territorio nazionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3218 del 08/02/2025 (Rv. 674057-01)