Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-01)
Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.
L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-01)