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Pubblica amministrazione - obbligazioni Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34421 del 11/12/2023 (Rv. 669854 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Fallimento del contribuente imprenditore - Credito erariale ammesso al passivo - Controcredito del fallimento - Fermo amministrativo dell'Erario - Ammissibilità - Rigetto dell'istanza di compensazione parziale - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di fallimento del contribuente imprenditore, l'Amministrazione, dopo l'insinuazione al passivo di un credito erariale non contestato sorto prima del fallimento, può adottare il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, sebbene il giudice delegato abbia respinto, con provvedimento non impugnato, la sua istanza di compensazione parziale con un minor controcredito che, parimenti non contestato e ceduto ad un terzo, sia esposto in dichiarazione dal curatore e derivi da rapporti di imposta anteriori al fallimento, poiché tale provvedimento ha efficacia unicamente endofallimentare ai fini del realizzo del maggior credito nel rispetto del concorso dei creditori, ma non impedisce che, al di fuori del fallimento, l'Amministrazione possa opporre al cessionario del minor credito l'eccezione di compensazione, a cautela della quale il fermo è tipicamente preordinato.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34421 del 11/12/2023 (Rv. 669854 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243, Cod_Civ_art_1263

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