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Concessione edilizia - Reati edilizi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17004 del 24/06/2025 (Rv. 675117 - 01)

Versamento di una somma a titolo di oblazione - Natura - Effetti - Conseguenze - Ripetibilità della somma - Esclusione.

In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione - che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi - produce effetti giuridici di diritto pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, e, dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante; deve, per l'effetto, escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma pagata, il cui titolo si rinviene nell'art. 38 della l. n. 47 del 1985.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17004 del 24/06/2025 (Rv. 675117 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033