Costituzione del diritto delle servitù volontarie Cass. 13223/2019
costituzione non negoziale - per usucapione – Servitù di passaggio costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Conseguenze - Interclusione del fondo - Rilevanza - Esclusione.
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13223 del 16/05/2019 (Rv. 653820 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1031 – Costituzione delle servitù
Cod. Civ. art. 1051 – Passaggio coattivo
Cod. Civ. art. 1052 – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Cod. Civ. art. 1055 – Cessazione dell’interclusione
Cod. Civ. art. 1158 – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari