Attività - assunzione di informazioni da terzi - Consulenza tecnica d'ufficio - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Necessità di redigere verbale - Esclusione - Conseguenze.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025 (Rv. 673644-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195