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Notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16361 del 17/06/2025 (Rv. 675298 - 01)

Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16361 del 17/06/2025 (Rv. 675298 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2719