Riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01)
Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16883 del 24/06/2025 (Rv. 675564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_289
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