Capacità processuale - Comune - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17679 del 30/06/2025 (Rv. 675004 - 01)
Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza a dirigenti ovvero esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Costituzione senza necessità di procura o conferimento di procura ad altro professionista.
Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17679 del 30/06/2025 (Rv. 675004 - 01)
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