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Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)

Esposizione dei fatti e della "causa petendi" - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_359