Eccezioni rilevabili ad istanza di parte - Identificazione - Previsione "ex lege" ovvero corrispondenza del fatto ad azione costitutiva o a diritto potestativo - Conseguenze - Mera allegazione del fatto - Sufficienza - Esclusione.
Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo; pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 07/02/2025 (Rv. 673976-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345