Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01)
Impugnazioni - appello - udienza di discussione Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni.
Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_128, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437
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