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Impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)

Decorrenza - Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025 (Rv. 675327 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327