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Appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13103 del 16/05/2025 (Rv. 674929 - 01)

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - (stima) dei beni - Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13103 del 16/05/2025 (Rv. 674929 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345