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Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11616 del 03/05/2025 (Rv. 674488 - 01)

Contenuto e forma - Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11616 del 03/05/2025 (Rv. 674488 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370