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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01)

Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni

La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa).

(Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16077 del 16/06/2025 (Rv. 674994 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_668, Cod_Proc_Civ_art_283