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Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)

Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343