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Impiegati regionali, provinciali, comunali - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16943 del 24/06/2025 (Rv. 675661 - 02)

Collaboratori ex art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Diritto al riconoscimento del trattamento economico relativo alle mansioni superiori - Condizioni - Contenuto - Limiti.

I collaboratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUEL, ove assegnati a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ferma restando la nullità dell'assegnazione, hanno diritto, per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente - anche in mancanza di un provvedimento del superiore gerarchico o di sua illegittimità, ed anche se gli sia stato attribuito un incarico per il quale sia previsto un particolare titolo di studio del quale siano privi -, al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore alla quale corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità; tale diritto non sussiste nei casi in cui l'espletamento delle suddette mansioni sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni altra ipotesi nella quale si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento, in particolare laddove l'ordinamento vieti in radice che la prestazione, se resa senza rispettare determinate regole, sia ricompensata, perché illecitamente eseguita.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16943 del 24/06/2025 (Rv. 675661 - 02)