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Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16221 del 17/06/2025 (Rv. 675214 - 01)

Unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. - Contratto con effetti retroattivi - Ammissibilità - Fondamento.

In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16221 del 17/06/2025 (Rv. 675214 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322