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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 17489 del 29/06/2025 (Rv. 674884 - 02)

Corte dei conti - Consorzi di bonifica - Direttori - Verificazione di rendiconto consuntivo - Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 17489 del 29/06/2025 (Rv. 674884 - 02)