Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11997 del 07/05/2025 (Rv. 675265 - 01)
Giurisdizione in materia tributaria - Processo tributario - Domanda di accertamento - Improponibilità - Decisione di merito - Pronuncia su detta domanda - Cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11997 del 07/05/2025 (Rv. 675265 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382