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Donazione rimuneratoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016

Donazione rimuneratoria ed obbligazioni naturali - Criterio discretivo.

La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016

Donazione rimuneratoria

 

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a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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