Divisione giudiziale - Divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)
Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0722, Cod_Civ_art_1112, Cod_Civ_art_0762