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Onorari - previdenza (assicurazioni sociali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10404 del 21/04/2025 (Rv. 674758-01)

Contributi assicurativi - Avvocati interni dell'INPS - Compensi professionali - Versamento dell'IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Fondamento - Traslazione dell'onere a carico dei dipendenti - Esclusione - Rilevanza a tal fine della normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci - Esclusione - Natura contrattuale dell'azione di pagamento - Sussistenza - Onere della prova a carico del dipendente - Contenuto.

I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, sono una componente della retribuzione di tali dipendenti e pertanto spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico del datore di lavoro, il quale non può farla gravare su di essi né in via diretta (applicando una ritenuta) né in via indiretta (riducendo a monte e in proporzione le risorse che, in base alle fonti anzidette, sono specificamente destinate a titolo di compensi professionali), e neanche opponendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la cui violazione non può paralizzare l'azione contrattuale di adempimento esercitata dal lavoratore medesimo, in relazione alla quale quest'ultimo deve solo provare la fonte del proprio diritto e dedurre l'inadempimento del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10404 del 21/04/2025 (Rv. 674758-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115