Onorari - previdenza (assicurazioni sociali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-01)
Contributi assicurativi -Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Natura retributiva - IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Traslazione a carico dei dipendenti - Esclusione.
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115