Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14146 del 27/05/2025 (Rv. 674735 - 01)
Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato - Derogabilità - Esclusione - Retroattività per le liquidazioni "sub iudice" alla data di entrata in vigore - Condizioni.
L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.