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Statuto - Amministratori Condominio Professionisti Denominata brevemente con la sigla AMMI.CO.PRO

Amministratori Condominio Professionisti

denominata brevemente con la sigla AMMI.CO.PRO (già Amcoprof)

Statuto

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita l’Associazione  “Amministratori Condominio Professionisti“ di seguito denominata brevemente con la sigla AMMI.CO.PRO (già Amcoprof)

La associazione AMMI.CO.PRO (già Amcoprof)è una libera associazione a carattere professionale, di natura privatistica, senza fini di lucro e, regolata dal presente Statuto, dalla Legge n. 4/2013, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni di attuazione, nonché dagli art. 2 e 18 della Carta Costituzionale.

ARTICOLO 2 – SEDE

L’Associazione AMMI.CO.PRO (già Amcoprof) ha la sede legale nazionale in Roma, via Cardinal de Luca n. 1 e  si articola in  organizzazione a base territoriale, con sedi locali Regionali, Provinciali e Comunali.

Le sedi territoriali operative e con lo sportello del cittadino (art. 3 d) avranno autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa come da regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – SCOPI E FINALITA’

Scopo precipuo dell’associazione è quello di creare professionisti che esercitino l’attività di amministratore di condominio, valorizzandone le competenze e la professionalità, nonché di rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi degli stessi, degli altri operatori del settore Condominiale e immobiliare e gli utenti.

In particolare, l’Associazione:

a) promuoverà, anche attraverso specifiche iniziative e la costituzione di un Centro Studi, la formazione permanente dei propri iscritti;

b) adotterà un codice di condotta, ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 6.09.2005;

c) vigilerà sulla condotta professionale degli associati, stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

d) promuoverà forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti;

e) fornirà, anche tramite vie privilegiate e convenzionate, assistenza e tutela, anche legale, dei diritti dei propri associati, dei Condomìni, dei singoli condomini e degli operatori del settore in genere;

f) promuoverà, con altre associazioni professionali dello stesso settore, la formazione di altre associazioni aggregative, con finalità di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;

g) promuoverà la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;

h) collaborerà all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa all’attività professionale specifica, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza;

i) promuoverà all’esterno l’immagine degli amministratori condominiali e immobiliari.

l) provvederà a richiedere l’inserimento nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito ai sensi della L. 4/2013.

ARTICOLO 4 – SOCI

1) I soci si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. I soci fondatori sono tenuti al versamento della quota di adesione, fanno parte del Consiglio direttivo e/o del Centro Studi, e/o del gruppo che svolgerà attività di formazione, di consulenza e assistenza agli associati.

Soci Onorari sono coloro che si sono particolarmente distinti nello studio del Diritto condominiale ed immobiliare, nonché delle problematiche ad esso afferente. Vengono nominati dal Consiglio direttivo. Possono far parte del gruppo che svolgerà attività di formazione, di consulenza e assistenza agli associati.

Soci Ordinari sono coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, partecipano alla vita dell’Associazione e fruiscono liberamente dei servizi forniti dalla stessa.

L’iscrizione dei soci ordinari all’associazione si ottiene con il possesso dei seguenti requisiti:

-svolgere l’attività di amministratore condominiale ed immobiliare o attività di praticantato in attesa di acquisire l’amministrazione di condomini;

-avere il godimento dei diritti civili;

-non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

-non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

-non essere interdetti o inabilitati;

-non avere il nominativo annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

-aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

-aver frequentato con esito positivo un corso di formazione iniziale presso questa o altra associazione professionale di categoria.

Possono essere iscritti, quali Soci ordinari, le persone singole, le società cooperative, le associazioni professionali, nonché le società di cui al Titolo V del Libro V del codice civile. In Tal caso, i requisiti per l’iscrizione debbono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La quota di iscrizione ed il contributo associativo annuale, nelle misure stabilite dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere corrisposti all’atto di iscrizione e, negli anni successivi entro il mese di marzo.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la associazione “Amcoprof” rilascerà, previa domanda, ai propri iscritti un’attestazione relativa:

-alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

-ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

-agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

-alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui art. 3, punto d);

-all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

-all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- perdita, ovvero mancanza (accertata dopo l’iscrizione), anche di uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione;

- morosità nel pagamento dei contributi associativi;

- mancato svolgimento dell’attività in materia di amministrazione condominiale, per i soci ordinari;

- espulsione; dimissioni;decesso.

ARTICOLO 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario, f) il Collegio dei Garanti o Probiviri e, g) il Centro Studi.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

Essa si riunisce, in via ordinaria, ogni 4 anni e, in via straordinaria, per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi, del Consiglio Direttivo, oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato ai soci aventi titolo alla data di convocazione, almeno sette giorni prima della data dell’assemblea, mediante posta elettronica ordinaria o certificata e pubblicazione sul sito web, fornendo indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno indicante le materie da trattare.

L’assemblea elegge il proprio Presidente su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Vice Presidente o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all’Assemblea.

Coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da altro iscritto. Ogni iscritto non può essere portatore di più di una delega.

L’assemblea ha il compito di:

-eleggere i membri del Consiglio direttivo;

-eleggere il Collegio dei Garanti o Probiviri;

-determinare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

-deliberare sulle modifiche dello Statuto;

-deliberare, se il caso, lo scioglimento dell’Associazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione. per la quale occorre la maggioranza dei due terzi. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è valida, in seconda convocazione, da tenersi almeno 30 giorni dopo, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o quando lo richiede un terzo dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di quattro mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti funzionali al conseguimento degli scopi dell’Associazione, con la sola eccezione delle competenze attribuite all’Assemblea.

In particolare:

-designa fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente  ed il Segretario;

-attua le deliberazioni dell’Assemblea;

-attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili ed opportune;

-autorizza la costituzione di sedi locali (Regionali, Provinciali, Comunali), fissando le modalità organizzative, gestionali e funzionali con apposito regolamento;

-assume deliberazioni di carattere patrimoniale e -finanziario oltre l’ordinaria amministrazione;

-approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-nomina gruppi di lavoro e commissioni di studio per l’esame e l’attuazione di particolari programmi;

-delibera la decadenza o l’espulsione degli iscritti;

-delibera le sanzioni disciplinari da irrogare ai singoli soci, a seguito della violazione delle norme deontologiche;

-stabilisce l’ammontare delle quote associative;

-elabora le modifiche e le integrazioni da apportare alle norme dello Statuto.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate soltanto le spese inerenti all’espletamento dell’incarico.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 4 (anni) anni e può essere rieletto per non più di quattro mandati consecutivi. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente:

-ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio;

-rappresenta l’Associazione, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo mentre tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa sono delegati collegialmente al Consiglio Direttivo;

-cura la tenuta del sito web dell’associazione, garantendo, in particolare, la pubblicazione degli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità; garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web;

-garantisce la correttezza delle attestazioni rilasciate ai soci;

-cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’Assemblea;

-in caso di necessità e d’urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

-dirige e organizza l’attività dell’Associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni; vigila sulla vita organizzativa ed amministrativa dell’Associazione;

-Cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione;

-Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

-predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

-nomina il Coordinatore del Centro Studi;

-firma i mandati di pagamento e rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere agli istituti di credito scoperti di conto e/o fideiussioni, firmando nella qualità le relative domande;

-rappresenta l’Associazione o delega rappresentanti dell’Associazione nella costituzione d’organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell’Associazione; rappresenta l’Associazione o delega rappresentanti dell’Associazione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei Condomini o d’altri operatori del settore Condominiale;

-provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed ad ogni altro atto d’ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo di 4 (anni) anni e può essere rieletto per non più di quattro  mandati consecutivi.

Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue attribuzioni e, lo sostituisce, in caso d’assenza, d’impedimento o di cessazione.

ARTICOLO 10 – SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica per il periodo di 4 (anni) anni e può essere rieletto per non più di quattro mandati consecutivi.

Ha i seguenti compiti:

-redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;

-redige il protocollo della corrispondenza;

-tiene aggiornato l’elenco dei Soci;

ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI GARANTI O PROBIVIRI

L’Assemblea elegge il Collegio dei Garanti o Probiviri, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti scelti fra i Soci.

I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di quattro mandati consecutivi.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica in modo equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 12 – CENTRO STUDI

E’ l’organismo che coordina le attività culturali e scientifiche dell’associazione.

Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti.

Il Coordinatore è nominato dal Presidente ed i componenti del consiglio direttivo.

Il Centro Sudi si può avvalere anche della collaborazione di personalità esterne.

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO ED INTROITI

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

-quote associative versate dai soci;

-contributi dei privati;

-contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;

-contributi di Organismi Internazionali;

-eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Gli introiti dell’Associazione sono costituiti da:

-contributi versati dai soci;

-introiti derivanti da convenzioni;

-corrispettivi specifici e contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi, in conformità alle finalità istituzionali;

-altri proventi e introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

A norma degli art. 36 e 37 del Codice Civile, è esclusa qualsiasi distribuzione d’entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti.

ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultati dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento d’ogni passività, andranno devolute ad un organismo non lucrativo d’utilità sociale, designato dal Consiglio direttivo o dall’Autorità governativa, o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.