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3.1 Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

3.1 Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

Notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

l. 53/1994 - Art. 3. procedimento

Requisiti

Il notificante 

    a-deve essere iscritto all’albo. Essere avvocato stabilio o Avvocato dello Stato. Non può farlo il praticante;

    b-deve essere autorizzato alla notifica dal proprio Consiglio dell’Ordine;

    c-non deve avere un procedimento disciplinare in corso;

    d-non deve aver subito sanzioni superiori all’avvertimento;

    e-deve essere munito della procura alle liti rilasciata dal cliente. (il domiciliatario non può notificare). 

Atti notificabili

    -gli atti in materia civile e amministrativa;

    -gli atti stragiudiziali;

L’avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario e precisamente: -l’intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -Il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali

    -materia penale

Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi.

   -materia tributaria 

Strumenti

    a-un apposito registro cronologico;

    b-apposite buste per la notifica a mezzo posta e RR

 

Procedimento e adempimenti

L’avvocato notificatore deve

   1. predispone l’atto da notificare con la procura alle liti a margine o in calce;

   2. inserire in calce all’atto una specifica relata;

   3. effettuare le annotazioni sul registro cronologico;

   4. usare la busta speciale su cui deve inserire i dati richiesti e firmare;

    5. consegnare le copie dell’atto all’ufficio postale unitamente alla busta. L’ufficiale postale dovrà inserire l’atto, dopo aver apposto i timbri con la data di spedizione, nella busta e restituire l’originale. 

Relazione notifica a mezzo servizio postale 

L’atto da notificare deve contenere la relazione di notifica.

Normativa

art. 3.adempimenti notifica a mezzo posta (l. 53/1994

omissis

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

 Formula

Nella notifica in proprio a mezzo del servizio postale la relazione può essere così formulata:

Io sottoscritto Avv. _ _, con studio in _ _   via _ _ n. _, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _ _, in data _ _ previa iscrizione al nr. _ _ del mio registro cronologico per conto di _ _ in virtù di delega in atti, ho notificato l’atto di cui sopra a _ _ nel suo domicilio in _ _.via _ _, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R _ _ n. _ _ spedita dall’ufficio postale di _ _. 

_ _ li, _ _ 

 Avv. _ _ 

Giurisprudenza

Ai fini della notificazione eseguita dagli avvocati secondo la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell'art. 3 l'originale del ricorso deve recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 13/09/2006

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