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Esame avvocato anche per il 2020 e per il 2021 con i codici commentati e la vecchia normativa.
L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà ad effettuarsi, anche il 2020 e il 2021, con i codici commentati e la vecchia normativa e l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è possibile fino al 2.2.2021 per coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa. Approvate due proposte emendative al decreto mille proroghe. A cura di Domenico Condello – Direttore scientifico della Scuola Forense Foroeuropeo.
La Commissione Affari Costituzionale e la Commissione Bilancio della Camera dei deputati hanno approvato due proposte emendative al decreto mille proroghe che modificano l'art. 49 e l'art. 22 della legge professionale forense - Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , entrata in vigore il 02/02/2013.
L’art. 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella sua originaria formulazione prevedeva: “1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.
L' emendamento, approvato il 12.2.2020, prevede il rinvio di nove anni.
Con detta modifica all'art. 49, viene stabilito che, anche per il 2020 e per il 2021, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettuerà, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
Il secondo emendamento riguarda l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La nuova formulazione dell'art. 22, dopo l’approvazione dell’emendamento, stabilisce che: “ 4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”
In virtù della nuova modifica possono chiedere l’iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa fino al 2.2.2021.
12.2.2020 - COMMISSIONI RIUNITE I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 8.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
6-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
La nuova formulazione degli articoli:
Art. 49.(Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi [due] nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
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