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Praticanti - Accesso dei diplomati Ue
Avvocati - Praticanti - Accesso dei diplomati Ue - non va l'accesso bloccato senza verifiche
Praticanti - Accesso dei diplomati Ue - non va l'accesso bloccato senza verifiche (Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 5 febbraio-19 aprile 2004, n. 7373)
Svolgimento del processo
Il 27 ottobre 1999 la dott.ssa Christine Valia Morgenbesser, di nazionalità francese ma residente in Italia, chiese al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova di essere iscritta nel registro dei praticanti, ed a tal fine documentò di aver conseguito in Francia il titolo di studio di maitrise en droit e di aver svolto pratica forense dapprima in Francia e poi in Italia.
L’istanza fu respinta con decisione del 4 novembre successivo con la quale l’adito Consiglio ritenne ad essa ostativo il disposto dell’articolo 17 n. 4 Rdl 1578/33, convertito in legge 36/1934, in forza del quale il possesso della laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una Università della Repubblica italiana r è tra gli altri requisito per l’iscrizione.
Avverso tale decisione l’interessata propose rituale e tempestivo ricorso lamentando la violazione del D.Lgs 115/92 recante attuazione della direttiva comunitaria n.48/89, nonché delle norme del Trattato Ce relative alle libertà fondamentali, e sostenendo che il citato articolo 17 n. 4 doveva ritenersi tacitamente abrogato dalle norme sopravvenute.
Il ricorso fu respinto dal Cnf con decisione depositata il 6 novembre 2000.
Di tale pronuncia l’interessata ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi.
Con ordinanza del 19 aprile-21 giugno 2001 questa Corte ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità Europee per la pronuncia, in via pregiudiziale, sulle questioni in tal senso pure sollevate dalla ricorrente ed ha disposto la sospensione del giudizio.
Con sentenza del 13 novembre 2003 la suddetta Corte ha cosi deciso «il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato.
Ritrasmessi quindi gli atti a questa Corte e fissata per la discussione del ricorso l’odierna udienza la ricorrente ha depositato memoria con la quale ribadita l’illegittimità del diniego all’iscrizione nel registro dei praticanti, oppostole dal Consiglio dell’ordine di Genova, osserva tra l’altro che in data 6 novembre 2003 il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano ha al contrario disposto l’iscrizione all’albo suddetto di due soggetti in possesso di titoli di studio conseguiti rispettivamente in Francia ed in Olanda, e che con sentenza 1267/01 il Tar della Liguria ha annullato la decisione dell’Università di Genova, di diniego del riconoscimento del titolo di studio conseguito in Francia sentenza a seguito della quale il Consiglio dell’ordine di Genova ha ordinato l’iscrizione con riserva di essa ricorrente nel menzionato registro.
Gli intimati non hanno svolto, in questa sede attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente - oltre alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, sulla quale detta Corte ha provveduto come in narrativa - avanza in ricorso quattro motivi di censura alla decisione adottata dal Cnf: eccesso di potere per travisamento dei fatti ; violazione degli articoli 1 e 3 D.Lgs 115/92 e della direttiva 89/48/Cee mancata disapplicazione dell’articolo 17 Rdl 1578/33 violazione degli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva e degli articoli 6 e 13 D.Lgs 115/92 violazione degli articoli 48, 52 e 5 Trattato Ce ora, rispettivamente, articoli 39, 43 e 10 ) e conseguente incompatibilità dell’articolo 17 n. 4 Rdl n. 1578/33.
Tanto premesso, la Corte osserva che, alla stregua del principio di diritto, enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee e trascritto in narrativa il ricorso deve essere accolto, restando assorbito ogni altro profilo in esso esposto.
Diversamente da quanto anche richiesto in memoria dalla ricorrente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Cnf il quale si atterrà a tale principio.
Come infatti, la Corte di giustizia ha anche rilevato pag. 15 «spetta all’autorità competente verificare conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle citate sentenze Vlassopoulou e Fernàndez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere !scritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi»: rilievi, questi, che sembrano trovare concorde la stessa ricorrente (pag. 5 citata,memoria).
Non può, conseguentemente, provvedersi ai sensi dell’articolo 384 primo comma ultima parte Cpc come la ricorrente sembra invece richiedere, e ciò sia in considerazione della necessità di effettuare i suindicati ulteriori accertamenti di fatto, sia perché è in ogni caso inibito alla Corte infrangere l’autonomia dell’ordine professionale, sancita dalla legge (articolo 2229 secondo comma Cc).
Le spese sia del presente giudizio che di quello svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia (la relativa liquidazione è stata espressamente demandata al giudice nazionale seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Consiglio dell’ordine di Genova essendo gli altri intimati parti in senso solo formale del procedimento.
Per ciascuno dei due giudizi gli onorari vanno liquidati in euro 3.000,00, oltre, per entrambi euro 200,00 di spese liquidate forfetariamente.
PQM
La Corte a Su, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Cnf;. condanna il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee e del presente giudizio, spese liquidate in.complessivi euro 6200,00 (seimiladuecento/00) ivi compresi euro 200,00 di spese in favore della ricorrente.
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