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Art.56.(Prescrizione dell'azione disciplinare)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 56.(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

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Prescrizione dell’azione disciplinare: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025
L’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 85 del 28 marzo 2025   …...
Prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025
Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado. Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025 …...
Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024
l’illecito ha natura permanente L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdf) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024
Prescrizione dell’azione disciplinare: la violazione del divieto di agire contro l’ex cliente ex art. 68 cdf costituisce illecito deontologico istantaneo La violazione del divieto di cui all’art. 68 cdf (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) costituisce illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024 …...
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Il dies a quo della nel caso di illecito deontologico istantaneo ovvero permanente Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 395 del 28 ottobre 2024 …...
La prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24268 del 10 settembre 2024
È rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità. Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24268 del 10 settembre 2024 …...
Prescrizione disciplinare: l’inammissibilità dell’impugnazione preclude l’esame dell’eccezione di parte nonché il rilievo d’ufficio - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali. Tuttavia, tale declaratoria è preclusa laddove la sanzione disciplinare sia divenuta definitiva per inammissibilità della relativa impugnazione, con conseguente irretrattabilità della sanzione che rende non più utilmente spendibile (né rilevabile d’ufficio) la questione sulla prescrizione. Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024
La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità. Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20867 del 26 luglio 2024
La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici) In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito. Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Luciotti), SS.UU., sentenza n. 20867 del 26 luglio 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 20867 del 26 luglio 2024
Prescrizione ed illeciti istantanei ovvero permanenti a cavallo dei due regimi: l’individuazione della disciplina applicabile Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quello della commissione del fatto nel caso di illecito istantaneo, ovvero quello della cessazione della sua permanenza, avuto riguardo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (2 febbraio 2013). Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Luciotti), SS.UU., sentenza n. 20867 del 26 luglio 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19972 del 19 luglio 2024
La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità. Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 19972 del 19 luglio 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024
Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Trattasi, in particolare, di illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione della sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale dal giorno in cui era spirato il termine utile per proporre l’appello). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024 …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 18 aprile 2024
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024 …...
Azione disciplinare – Prescrizione – Cass. n. 23746/2020
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare – prescrizione - Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza. Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23746 del 28/10/2020 (Rv. 659288 - 01) CORTE CASSAZIONE 23746 2020 …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019 In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019 Riferimenti normativi: l_247_2012_56, l_247_2012_65 …...
Prescrizione disciplinare: di per sé irrilevante il dies a quo, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile
Prescrizione disciplinare: di per sé irrilevante il dies a quo, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 La vecchia disciplina prescrizionale (art. 51 RDL n. 1578/1933) si applica pure agli illeciti deontologici costituenti reato commessi (se istantanei) o comunque iniziati (se permanenti/continuati) prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prescrizionale (art. 56 L. n. 247/2012), anche qualora il relativo dies a quo fosse differito per pregiudizialità penale al periodo di vigenza di quest’ultima disciplina prescrizionale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 Riferimenti normativi: l_247_2012_56 …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 Riferimenti normativi: l_247_2012_65, l_247_2012_56 …...
Azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 Applicabilità della legge più favorevole sulla prescrizione - Esclusione - Fondamento. Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa. Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 …...
Sospensione delle sentenze CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017
L’istanza di sospensione delle sentenze CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione L’istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933. Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
Fatti costituenti reato: la prescrizione dell’azione disciplinare prima dell’esercizio dell’azione penale Il principio secondo cui, per fatti deontologicamente rilevanti costituenti anche reato, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, opera nel solo caso in cui il procedimento disciplinare sia stato aperto e il termine stesso non sia maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o della formulazione di una imputazione, non potendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il periodo tra la commissione del fatto e l’instaurarsi del procedimento penale. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016   …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 155
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 155   …...
La prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162 - 2
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162   …...
La prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162
L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell’azione disciplinare e quindi dall’atto di apertura del procedimento, nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione) e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162   …...
Procedimento disciplinare – prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162   …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista si era appropriato di somme spettanti al cliente, senza peraltro rendergliene conto). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
Fatto costituente reato: prescrizione dell’azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 145
Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probita`, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. e` obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non puo` decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 145   …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 145
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 145   …...
L’interruzione della prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 121
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 121   …...
Prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 112
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, trattavasi di omessa consegna di somme al cliente). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 112 …...
Procedimento disciplinare – prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale Nel procedimento disciplinare dinanzi ai Consigli territoriali (che ha natura amministrativa) l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), mentre in quello dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale) l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102 …...
Sentenza di prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 69
La sentenza di prescrizione del reato non ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso, compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico–giuridico e deontologico. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 69   …...
Prescrizione del reato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 53
La sentenza di prescrizione del reato (pronunciata nella fase predibattimentale) La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, specie se pronunciata in assenza di istruttoria dibattimentale e senza esame del merito, operando nella specie il principio secondo cui la sanzione disciplinare può essere irrogata solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 53   …...
Procedimento disciplinare – prescrizione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 aprile 2017, n. 39
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 aprile 2017, n. 39   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9 …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396 …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402 …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione SS.UU, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso per la sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128). Corte di Cassazione SS.UU, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016   …...
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 121   …...
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Nella specie, trattavasi di omessa restituzione di somme al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 166). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016   …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016
Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016   …...
decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016
Il principio sul decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale non subisce deroghe se l’originaria imputazione venga modificata nel corso del processo Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui l’originaria imputazione penale venga modificata nel corso del processo penale, mentre l’incolpazione disciplinare rimanga identica all’imputazione originaria. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016   …...
jus superveniens - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016
prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016   …...
prescrizione - dies a quo Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 23364 del 16 novembre 2015
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di comportamento vòlto ad agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte di un soggetto cui detto esercizio era interdetto).Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 23364 del 16 novembre 2015 …...
giudicato penale - procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati penalmente, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e dovendo rimanere fermo il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dall’autorità giudiziaria.E’ infatti inibito al giudice della deontologia di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato ma sussiste, tuttavia, la piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nella diversa ottica dell’illecito disciplinare, con la conseguenza che il C.O.A. (ed ora il C.D.D.) non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 In caso di identità dei fatti tra processo penale e procedimento disciplinare, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione è quello della definitività della sentenza penale che costituisce fatto esterno alla condotta.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
illecito disciplinare “atipico” - tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
L’illecito disciplinare “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h).Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, condotta -questa- non espressamente tipizzata dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 novembre 2015, n. 166
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Nella specie, trattavasi di omessa restituzione di somme al cliente). Consiglio Nazionale Forense sentenza del 11 novembre 2015, n. 166   …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015
Art. 22 del nuovo codice disciplinare - Regime di maggior favore - Applicabilità - Conseguenze. L'art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, sicchè la decisione del Consiglio nazionale forense che l'abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale - Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 luglio 2015, n. 121
Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la necessaria sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Posto che l’art. 653 c.p.p., anche a seguito della modifica disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del provvedimento disciplinare. Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23 luglio 2015, n. 121   …...
sentenza penale di condanna divenuta definitiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 121
accertamento definitivo dei fatti in sede penale La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 121   …...
Prescrizione - interruzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153
La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 153   …...
prescrizione - illecito omissivo - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
Avvocati – Deontologia – Procedimento Disciplinare - La prescrizione nel caso di illecito omissivo NON permanente Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 27 maggio 2013, n. 78 L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 27 maggio 2013, n. 78 Pubblicato in Giurisprudenza CNF …...
prescrizione . azione disciplinare - interruzione della prescrizione - la prescrizione interrotta decorre ex novo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare comporta il decorso di un nuovo periodo di prescrizione. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 49 Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 49  FATTO Con deliberazione n. 5 del 3 maggio 2011, depositata il 15 luglio 2011, il COA di Potenza dichiarava l’avv. F.S. responsabile delle violazioni alla stessa contestate e le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi dodici. Il procedimento disciplinare aveva preso l’avvio dalla comunicazione del 1 aprile 2003con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva portato a conoscenza del COA della medesima sede di avere iscritto il procedimento penale n. 1028/1997 RGNR a carico, tra gli altri, dell’avv. F.S., appartenente a detto Ordine professionale, imputata del reato di concorso in bancarotta fraudolenta e altro. Conseguentemente, in data 10 aprile 2003, il COA deliberava di aprire procedimento disciplinare a carico della predetta avv. S. e, contestualmente, di sospenderlo in attesa dell’esito del relativo processo penale. Di ciò veniva data comunicazione all’avv. S. con racc.ta a/r del 26 aprile 2003, prot. n. 1850. Il procedimento penale si concludeva con sentenza del GUP dell’8 marzo 2004 – emessa a seguito di giudizio abbreviato - con la quale l’imputata veniva riconosciuta responsabile dei reati ascrittile e condannata alla pena di anni due di reclusione e alla interdizione dalla professione per eguale periodo. L'esito sfavorevole del giudizio veniva comunicato dalla stessa incolpata al COA con nota del 9.3.2004. Con provvedimento del 25 marzo 2004 il COA, preso atto della documentazione allo stesso trasmessa dal GUP, deliberava di riaprire il procedimento disciplinare già sospeso con delibera del 10.4.2003, di notificare all’incolpata la comunicazione di attivazione del procedimento disciplinare ex art. 47 RD 22.1.1934, n. 37, e di sospendere il procedimento stesso in attesa della definitiva conclusione del processo penale. In detta deliberazione, notificata all'incolpata il 12.5.2004 e al PM il 18.5.2004, i capi di incolpazione riproducevano i capi di imputazione costituenti la rubrica del procedimento …...
Prescrizione - Illecito deontologico a carattere continuativo - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 15-12-2011, n. 206
Istanza di verificazione della firma della denunciante - Inammissibilità - Oggetto del potere istruttorio del giudice di appello -  Doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro - Rapporti con la parte assistita - Contegno elusivo - Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51, r.d.l. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Qualora, poi, la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima. E' inammissibile l'istanza di verificazione della firma della denunciante proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 63 Reg. att., trattandosi di mezzo istruttorio che la parte è tenuta a proporre - secondo il dettato del codice di procedura civile applicabile al giudizio disciplinare - nel giudizio davanti al C.O.A. territoriale e non può farsi oggetto del potere istruttorio del giudice d'appello: potere residuale attribuito dalla norma invocata al fine di integrare carenze non imputabili all'incolpato, e non certo per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. L'adozione, da parte dell'avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell'accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli artt. 5, 6, 7, 35, 40 e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008). Consiglio Nazionale Forense, decisione del 15-12-2011, n. 206   Consiglio Nazionale Forense, decisione del 15-12- …...
Poteri dei difensori - Rinuncia implicita a far valere la prescrizione - Desumibilità dalle difese svolte - Corte di Cassazione,Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 12/03/2012
Poteri dei difensori - Rinuncia implicita a far valere la prescrizione - Desumibilità dalle difese svolte Poteri dei difensori - Rinuncia implicita a far valere la prescrizione - Desumibilità dalle difese svolte dal procuratore - Mancanza di potere dispositivo nel procuratore - La rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione proposta ex adverso può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente. Corte di Cassazione,Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 12/03/2012 Corte di Cassazione,Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 12/03/2012SVOLGIMENTO DEL PROCESSODonato Po.., dante causa degli odierni resistenti, era proprietario del piano seminterrato di un edificio costruito dall'appaltatore Pasquale Pi.. in Monte Sant'Angelo alla via Carducci.Pi.. era rimasto proprietario dell'area scoperta soprastante il seminterrato, area utilizzata per il parcheggio e transito di automezzi.La controversia concerne il risarcimento di danni derivati al seminterrato da infiltrazioni di acqua dal soffitto, addebitate dall'originario attore Donato Po.. a difetti di costruzione dell'edificio sovrastante e dal resistente Pi.. a normale usura, ferma comunque la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c..È stato invece transatto il contenzioso relativo alla riparazione dei manufatti.La causa veniva decisa una prima volta dalla Corte di appello di Bari nel 1999, dichiarando prescritta l'azione risarcitoria e tardiva l'eccezione di rinuncia alla prescrizione.La Corte di Cassazione con sentenza 7411/03, ritenuta l'eccezione de qua sottratta al regime preclusivo delle eccezioni in senso stretto, annullava la sentenza del 1999, demandando alla Corte territoriale di rinvio il compito di stabilire se vi fosse stata effettiva rinuncia alla prescrizione.La Corte di Bari in data 29 luglio 2005 accoglieva le ragioni degli eredi Po..; rigettava pertanto l'appello del Pi.., a …...
Prescrizione - omessa presentazione modello 5 - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59
Avvocato - Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Fattispecie - Omessa presentazione del modello 5 - Dies a quo - Diffida ad adempiere intimata dalla Cassa - In caso di omessa presentazione del modello 5 , la prescrizione decorre, ai fini disciplinari, dalla diffida ad adempiere intimata all'interessato dalla Cassa di Previdenza. Secondo la giurisprudenza del CNF, la prescrizione dell'azione disciplinare, nell'ipotesi di condotta dell'incolpato perdurante nel tempo, e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010). Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59 Consiglio Nazionale Forense 21-04-2011, n. 59 FattoCon nota prot. n. 2009/162745 del 15 dicembre 2009 la Cassa di Previdenza Forense segnalava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che l'avvocato B.C. aveva omesso di inviare il “modello 5” relativo agli anni 2003 e 2004 (concernente il reddito netto professionale e il volume d'affari rispettivamente degli anni 2002 e 2003) e che l'omissione non era stata sanata neppure a seguito di apposita diffida intimata all'interessato con racc. con avviso di ricevimento. Chiedeva quindi al predetto Ordine territoriale di sospendere a tempo indeterminato l'avvocato B.C. dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 576/80, come modificato dalla L. n. 141/92, il quale dispone che la perdurante omissione della comunicazione obbligatoria suddetta, trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata a cura della Cassa a mezzo di lettera racc. con a/r, va segnalata al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi da detto Consiglio con le forme del procedimento disciplinare.Il Consiglio dell'Ordine di Pescara deliberava, nella seduta del 28.12.09, di rubricare la segnalazione della Cassa come esposto nei confronti dell'Avv. B.C..Il Presidente del Consiglio dell'Ordine delegava quindi il 5.2.2010 l'Avv. R.C. (in sostituzione dell'Avv. M.L.) a svolgere gli accertamenti preliminari relativi all' …...

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