Skip to main content

Art.50.(Consigli distrettuali di disciplina)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

 TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I NORME GENERALI

Art. 50.(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 …...
Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018 Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l'art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene - salva l'ipotesi della sospensione - agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018 …...
Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 Applicabilità del principio del “favor rei” ai procedimenti pendenti – Esclusione – Fondamento - Fattispecie. L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del "favor rei" - stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine - perentorio - d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 …...
Impugnazione - Appello al CNF - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017
Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. “scissione” opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, L. n. 247/2012). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017
Astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del legale - Effetti - Spostamento della competenza presso il Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina - Fase del procedimento - Irrilevanza. Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere. In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato determina lo spostamento della competenza in capo al Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina, indipendentemente dalla circostanza che detta astensione si verifichi nella fase iniziale del procedimento - relativa all'adozione di misure cautelari - ovvero in quella successiva. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017   …...

___________________________________________________________

  • Visite: 7941