Praticante - semestre di tirocinio anticipato - ammissione al patrocinio sostitutivo - Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 maggio 2025Il COA di Perugia chiede di sapere se il praticante che abbia anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e che abbia successivamente conseguito il diploma di laurea possa immediatamente richiedere l’ammissione al patrocinio sostitutivo o se invece debba attendersi un ulteriore semestre di tirocinio.
La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo periodo degli studi universitari è esplicitamente riconosciuta dall’articolo 41 comma 6 lettera d della legge numero 247 del 2012.
L’anticipazione del semestre presuppone l’iscrizione nel registro dei praticanti e lo svolgimento effettivo della pratica forense presso un avvocato, seppure nel contesto di un progetto formativo specifico concordato tra il Consiglio dell’Ordine e l’Università.
D’altra parte, l’articolo 41, comma 12, della medesima legge prevede che l’ammissione al patrocinio sostitutivo possa essere richiesta decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e purché il praticante sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
Proprio tale ultima precisazione lascia intendere che il legislatore abbia contemplato anche l’ipotesi che il primo semestre di tirocinio possa essersi svolto in costanza di studi universitari.
Da ciò consegue che, in assenza di una specifica disposizione in contrario, non si possa impedire al praticante che, una volta conseguito il diploma di laurea e ferma restando la necessità che il tirocinio si svolga senza interruzioni, chieda di essere ammesso al patrocinio sostitutivo a partire dal secondo semestre di tirocinio.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 maggio 2025 …...
Praticante - semestre di tirocinio anticipato - ammissione al patrocinio sostitutivo - Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 maggio 2025Il COA di Perugia chiede di sapere se il praticante che abbia anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e che abbia successivamente conseguito il diploma di laurea possa immediatamente richiedere l’ammissione al patrocinio sostitutivo o se invece debba attendersi un ulteriore semestre di tirocinio.
La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo periodo degli studi universitari è esplicitamente riconosciuta dall’articolo 41 comma 6 lettera d della legge numero 247 del 2012.
L’anticipazione del semestre presuppone l’iscrizione nel registro dei praticanti e lo svolgimento effettivo della pratica forense presso un avvocato, seppure nel contesto di un progetto formativo specifico concordato tra il Consiglio dell’Ordine e l’Università.
D’altra parte, l’articolo 41, comma 12, della medesima legge prevede che l’ammissione al patrocinio sostitutivo possa essere richiesta decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e purché il praticante sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
Proprio tale ultima precisazione lascia intendere che il legislatore abbia contemplato anche l’ipotesi che il primo semestre di tirocinio possa essersi svolto in costanza di studi universitari.
Da ciò consegue che, in assenza di una specifica disposizione in contrario, non si possa impedire al praticante che, una volta conseguito il diploma di laurea e ferma restando la necessità che il tirocinio si svolga senza interruzioni, chieda di essere ammesso al patrocinio sostitutivo a partire dal secondo semestre di tirocinio.
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Svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e del tirocinio forense - Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità dello svolgimento, da parte di un praticante Avvocato, del Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso lo Studio di un Avvocato, che eserciti nel medesimo circondario ove ha sede il Tribunale presso il quale si svolge il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall’articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che “Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.”.
Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l’ufficio giudiziario possa senz’altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025 …...
Svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e del tirocinio forense - Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità dello svolgimento, da parte di un praticante Avvocato, del Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso lo Studio di un Avvocato, che eserciti nel medesimo circondario ove ha sede il Tribunale presso il quale si svolge il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall’articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che “Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.”.
Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l’ufficio giudiziario possa senz’altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025 …...
Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Cass. n. 24379/2020Avvocato e procuratore - albo - praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all'ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione.
La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24379 del 03/11/2020 (Rv. 659293 - 01)
tirocinio professionale
praticante avvocato
corte
cassazione
24379
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Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Cass. n. 24379/2020Avvocato e procuratore - albo - praticanti procuratori - Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all'ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione.
La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24379 del 03/11/2020 (Rv. 659293 - 01)
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Avvocato e procuratore - albo - praticanti procuratori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 – 01)Praticante abilitato -Legittimazione ad esercitare il patrocinio - Appello dinanzi al tribunale - Esclusione - Entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza - Fondamento.
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 – 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082 …...
Scadenza dell’abilitazione al patrocinio - Cass. n. 30057/2017Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio
In tema di pratica forense, alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio.
Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017
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Gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
Avvocato gratis
Corte
Cassazione
30057
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Praticanti avvocati - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio
Alla scadenza del termine dei 6 anni previsto dall’art. 8 RDL 1578/1933, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell’iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati, ma non da quello dei praticanti avvocati semplici, giacché tale ultima iscrizione può permanere (se e) fin quando l’iscritto non superi l’esame di abilitazione, potendo egli proseguire lo svolgimento della pratica, sebbene privo dello ius postulandi, senza limiti temporali.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107 …...
Praticanti abilitati al patrocinio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107La disciplina applicabile ai Praticanti abilitati al patrocinio iscritti al Registro prima della entrata in vigore del Regolamento
Il combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 13, della nuova legge professionale (che contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante la disciplina delle modalità di svolgimento del “nuovo” tirocinio) e 65, comma 1, stessa legge (che detta “disposizioni transitorie”, prevedendo che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge” si debbano applicare “le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”) impone di ritenere che, prima dell’emanazione del Regolamento detto, le istanze di abilitazioni al patrocinio debbono essere trattate secondo la disciplina previgente dettata dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 406/1985, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. Inoltre, l’abilitazione al patrocinio concessa, secondo la “vecchia” disciplina, prima dell’emanazione del Regolamento ex art. 41, comma 13, legge n. 247/12 mantiene la sua efficacia anche a seguito della sopravvenienza del Regolamento, nel senso che i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e restano titolati, anche successivamente all’emanazione del regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nei più circoscritti limiti di cui all’art. 41, comma 12, legge n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107 …...
Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, l. n,247/2012 - d.m. 70/2016MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 - Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00081) (GU n. 116 del 19-5-2016) Vigente al: 3-6-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.
2.Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore.
Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Art. 2 Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro
1.Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di …...
Praticante avvocato - Consiglio nazionale forense, 22 marzo 2017, n. 18Tre quesiti del COA di Urbino
Il COA di Urbino chiede:
1) se la sospensione del praticante avvocato per un periodo INFERIORE ai 6 mesi richieda il presupposto del giustificato motivo previsto dall’art. 41, n. 5, Legge 247/2012.
In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il requisito del giustificato motivo, anche personale, previsto dall’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 come presupposto per l’interruzione del tirocinio professionale, in mancanza del quale il tirocinante deve essere cancellato dal Registro dei praticanti, è posto dalla legge come necessario per chi interrompa il tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi: e non sia quindi richiesto nel caso in cui l’interruzione abbia durata infra semestrale.
2) Se ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge 247/2012, visto l’art. 5, co.1, lett. C, del Regolamento CNF, la verifica da parte del COA debba riguardare il triennio 2014-2016, ovvero il solo anno 2016.
In risposta al quesito posto, la Commissione rinvia alle “Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato”, approvate il 30 novembre 2016. All’art. 2, par. 4, la Commissione chiarisce infatti che, ai fini della permanenza nell’elenco, “Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata”.
3) Se l’incompatibilità prevista all’art. 28, n. 10, della Legge 247/2012, nella parte in cui dispone non debbano essere conferiti incarichi ai consiglieri dell’Ordine in carica da parte dei magistrati del Circondario, sia già entrata in vigore o sia subordinata all’emissione di un regolamento.
In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che la norma, d’immediata vigenza, sia entrata in …...
durata del tirocinio - Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 110Il Consiglio dell’Ordine di Trapani chiede di sapere se a seguito della riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi (introdotta dall’art. 9 del D.L. 1/2012) il praticante avvocato che abbia svolto il tirocinio limitatamente ad un semestre di pratica e che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica avvalendosi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.M. Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 del beneficio della sostituzione di un anno di pratica attraverso il conseguimento del diploma in una scuola di specializzazione per le professioni legali possa chiedere l’abilitazione al patrocinio provvisorio (ex art. 8 RDL 1578/33) avendo proficuamente concluso solo un semestre di pratica frequentando lo studio del professionista e le aule di giustizia secondo la disciplina di legge.
Il parere è reso nei seguenti termini:Questa Commissione ha già chiarito più volte, (si veda, da ultimo il parere 97 del 14.5.2014), che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.Coerentemente con tale principio, il COA richiedente ha rilasciato il certificato di compiuta pratica, che attesta come il tirocinante abbia proficuamente e lodevolmente terminato il suo periodo di tirocinio. Ne consegue che ben può egli chiedere l’abilitazione al patrocinio ex art. 8 RDL 1578/33, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, applicabile fino all’adozione dei provvedimenti attuativi del Titolo V della legge (si vedano in proposito i pareri n. 10/2015 e 24/2015), a condizione, ovviamente, che non ancora trascorso il quadriennio previsto dal medesimo articolo 1.Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 110 …...
tirocinio formativo - Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 107tirocinio formativo
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti chiede di sapere se un praticante avvocato possa svolgere il tirocinio formativo presso un avvocato iscritto all’Albo dal 30.10.2011, e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 247/2012, ovvero se sia applicabile l’art. 41, comma 6 lettera a) della Legge professionale, che prevede che il tirocinio possa essere svolto solo presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 65 della Legge cit. che prevede che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge si applicano, se necessario, ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.Il parere è reso nei seguenti termini.Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dall’ art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.Tuttavia, in assenza del regolamento ministeriale previsto dal comma 13 del medesimo art. 41, tale requisito non può ancora ritenersi obbligatorio per legge.Restano salve le prassi interne ai singoli Ordini territoriali che, nei rispettivi Regolamenti per la pratica forense, abbiano già autonomamente introdotto tale requisito nella vigenza del DPR n. 101/90.Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 107 …...
Praticante - requisito della residenza del praticante - equiparazione tra residenza e domicilio professionale - Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40Il COA di Milano chiede di sapere se debba essere richiesto o meno il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, sia nel caso di praticante che chiede l’iscrizione esibendo attestato della Scuola di Specializzazione, sia nel caso di praticante che dichiara di svolgere la pratica presso uno studio.
La fattispecie, già in precedenza regolata dall’art. 17 del R.D. 1578/33, trova la sua fonte normativa nell’art. 7 espressamente richiamato dall’art. 41, comma 3 della L. 247/2012, che, eliminato il concorrente requisito della residenza di cui alla previgente legislazione, prescrive che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione.Già con suo parere in data 16 luglio 2010 n. 36 questa Commissione aveva ritenuto che la norma introdotta dall’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sulla equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applicasse anche al praticante avvocato, considerato che la nozione di attività professionale non poteva che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato; in tal caso tuttavia il domicilio professionale a cui doveva aversi riguardo era quello dello studio legale del dominus.Ritiene pertanto la Commissione che non debba essere richiesto il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, venendo in rilievo unicamente il domicilio professionale, coincidente con quello dello studio legale del dominus ove svolge la pratica.Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40 …...
Il nuovo tirocinio - Praticante avvocato - patrocinio sostitutivo - attività che può svolgere il praticante abilitatoIl patrocinio sostitutivo come delineato dal Ministero della Giustizia di Gennaro Torrese e Giovanni Cerri (da CF News 2 Febbraio 2015)
In applicazione di quanto previsto dall'art. 41, co. 13 della L. 247/12 il Ministero della Giustizia ha emanato lo schema di decreto, sottoposto ora al CNF per l'obbligatorio parere.Lo schema di Regolamento invero specifica e chiarisce - e non poteva essere altrimenti - aspetti già disciplinati dalla norma primaria (v. L. 247/12 art. 41 citato) disegnando un nuovo Tirocinio del praticante avvocato, molto innovativo rispetto a quello promanante dalla vecchia normativa.Si passerà ad una rapida disamina delle novità più significative del nuovo tirocinio forense, soffermando l'attenzione su quella più rilevante relativa alle "attribuzioni" di funzioni per il praticante abilitato.Il nuovo tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che con la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1). Il regime delle incompatibilità è più rigido ed infatti se prima il tirocinio era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, la nuova disciplina prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato debbano risultare idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica e, comunque, in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse".La ratio è quella di rafforzare il percorso formativo dell'aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative.Inoltre viene prevista una diversa durata (diciotto mesi) e la possibilità di svolgimento della pratica (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41 co.6, lett. c).- Con la riforma professionale, il praticante che intenda ottenere l'abilitazione al patrocinio presta il proprio giuramento solenne davanti al COA e non più davanti al Presidente del Tribunale.Tale modifica, in realtà, è il risultato di un lavoro interpretativo, posto che la legge n. 247/2012 (diversamente dalla precedente legge professionale del 1933) non contiene alcun riferimento al giuramento del praticante …...
tirocinio per l'accesso alla professione forense - bozza RegolamentoSchema "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" la bozza del Ministero per il parere del Cnf e dei Consigli dell'Ordine
TESTO dello schema di decretoArt. 1 - Oggetto del regolamento.1.Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.2.Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Art. 2 - Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro.1.Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.2.Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.1.Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si …...
giudice onorario quale componente della Commissione Tributaria consenta una riduzione del periodo di tirocinioIl Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso formula due quesiti. Con il primo quesito, chiede di sapere lo svolgimento della funzione di giudice onorario quale componente della Commissione Tributaria consenta una riduzione del periodo di tirocinio. Con il secondo quesito, il Consiglio chiede invece di sapere se, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, debba farsi riferimento al periodo di diciotto mesi, di cui all'art. 9 del D.L. n. 1/12, conv. con l. n. 27/12.
Al primo quesito deve essere data risposta negativa. Allo svolgimento della funzione di giudice onorario non è infatti riconosciuto alcun effetto di riduzione o di sostituzione di periodi di tirocinio per l'accesso alla professione forense. Tale effetto non è previsto né dalle Disposizioni del Titolo IV della legge n. 247/12, che peraltro saranno applicabili solo a partire dall'1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall'art. 48 della medesima legge, né dalla disciplina attualmente applicabile al tirocinio per l'accesso alla professione forense.Al secondo quesito può rispondersi nei termini seguenti. La durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense è attualmente fissata in diciotto mesi: l'art. 48 della legge n. 247/12, nel differire l'entrata in vigore delle norme sul tirocinio all'1 gennaio 2015, fa infatti salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio, già prevista dall'art. 9 del D.L. n. 1/12 e confermata dall'art. 41, comma 5 della legge n. 247/2012. Durante il periodo di tirocinio, il praticante avvocato deve peraltro essere necessariamente iscritto nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della legge n. 247/12 e dell'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, degli artt. 1 ss. del R.D. n. 37/34 nonché dell'art. 5 del DM n. 101/1990, ancora applicabili al tirocinio fino al 31 dicembre 2014, in virtù dell'art. 48 della legge n. 247/12. Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 24 settembre 2014, n. 67 Quesito n. 424, COA di Treviso …...
tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo di praticaIl Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila chiede di sapere se, come rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con propria circolare n. 6/2013, il praticante avvocato possa, nel rispetto delle previsioni recate dalla legge n. 247/2012 (nuova Legge professionale forense), svolgere "il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo di pratica (18 mesi) e ciò in sintonia con un parere della Commissione consultiva di codesto Consiglio nazionale Forense pervenuto presso l'Avvocatura dello Stato in data 18/02/2013".
A tale riguardo, questa commissione si è già espressa con il parere n. 62 del 22 maggio 2013, indirizzato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con il quale ha preliminarmente precisato che il parere richiamato dall'Avvocatura era stato emesso stante l'intervenuta vigenza del D.P.R. n. 137/2012.Il quadro normativo è, però, radicalmente mutato a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore della nuova legge professionale, sicché la commissione si è diversamente espressa, alla luce delle nuove previsioni, nel senso di ritenere, per le articolate ragioni esposte nel summenzionato parere, che "il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi", in quanto "tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l'Avvocato del libero foro". Il parere richiesto dal COA aquilano va quindi reso nei termini di cui al parere n. 62 del 2013, che, per facilità di immediata consultazione, si allega al presente, costituendone parte integrante. Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 26 marzo 2014, n. 10 …...
Praticante avvocato e associazione tra avvocati (studio legale associato)Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini ha richiesto parere in ordine alla possibilità di partecipazione di un praticante avvocato, regolarmente iscritto al relativo registro ai fini del tirocinio, ad una associazione tra avvocati (studio legale associato). Il quesito viene altresì prospettato in relazione alla duplice ipotesi del possesso, o meno, dell'abilitazione al all'esercizio di attività professionale in proprio.
Osserva la Commissione che l'associazione tra avvocati – figura tipica di organizzazione strutturata dell'attività professionale, il cui regime giuridico risale all'abrogata legge n. 1815/1939 ed al TUIR in materia di attribuzione del reddito agli associati – è esaustivamente disciplinata dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il cui comma 3 consente la costituzione del rapporto associativo solo tra professionisti iscritti all'albo.Tale requisito soggettivo integra una condicio facti, alla quale non può essere assimilata l'iscrizione al distinto registro dei praticanti; non presenta, pertanto, rilievo la circostanza che il praticante risulti, o meno, abilitato.Non può, d'altro canto, non considerarsi che anche l'istituto dell'abilitazione ha subito – ad opera dell'art. 41 della legge n. 247/2012 – una profonda revisione, consentendosi al praticante un esercizio professionale limitato ad attività sostitutive dell'avvocato presso il quale venga svolto il tirocinio e, comunque, sempre sotto la responsabilità di quest'ultimo.La Commissione ritiene, pertanto, che al quesito vada data risposta negativa. Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 60 …...