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Art.28.(Il consiglio dell'ordine)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 28.(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. (1 abrogato)

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 1(abrogato)

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

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1) LEGGE 12 luglio 2017, n. 113 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125) (GU n.168 del 20-7-2017) Vigente al: 21-7-2017


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Consigli territoriali - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017
La funzione disciplinare dei consigli territoriali ha natura amministrativa I Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017   …...
avvocato e procuratore - consigli dell'ordine Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26857 del 14/11/2017
Elezioni degli avvocati - Notifica del reclamo a mezzo posta - Possibilità - Sussistenza - Fondamento - Momento rilevante ai fini della tempestività - Spedizione del plico - Fondamento. Il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati può essere proposto - non potendosi interpretare l’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 (richiamato dal secondo periodo dell’art. 36 della l. n. 247 del 2012) nel senso che esso prescriva esclusivamente il deposito dell'atto - anche mediante notifica: ove quest’ultima sia eseguita tramite il servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26857 del 14/11/2017   …...
Nuovo Ordinamento forense - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017
Nuovo Ordinamento forense ed elezioni suppletive Data la clausola di compatibilità contenuta nell’art. 65, primo comma, della legge n. 247/12, appare dubbia la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dall’art. 15 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44 fino all’emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge, tantopiù che detta compatibilità appare esclusa dall’art. 28, secondo comma, L. n. 247 cit., applicabile ratione temporis, nella parte in cui prevede(va), in ossequio all’art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d’equilibrio tra i generi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus, il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 …...
Praticante avvocato - Consiglio nazionale forense, 22 marzo 2017, n. 18
Tre quesiti del COA di Urbino Il COA di Urbino chiede: 1) se la sospensione del praticante avvocato per un periodo INFERIORE ai 6 mesi richieda il presupposto del giustificato motivo previsto dall’art. 41, n. 5, Legge 247/2012. In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il requisito del giustificato motivo, anche personale, previsto dall’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012 come presupposto per l’interruzione del tirocinio professionale, in mancanza del quale il tirocinante deve essere cancellato dal Registro dei praticanti, è posto dalla legge come necessario per chi interrompa il tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi: e non sia quindi richiesto nel caso in cui l’interruzione abbia durata infra semestrale. 2) Se ai fini del soddisfacimento dei requisiti per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge 247/2012, visto l’art. 5, co.1, lett. C, del Regolamento CNF, la verifica da parte del COA debba riguardare il triennio 2014-2016, ovvero il solo anno 2016. In risposta al quesito posto, la Commissione rinvia alle “Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato”, approvate il 30 novembre 2016. All’art. 2, par. 4, la Commissione chiarisce infatti che, ai fini della permanenza nell’elenco, “Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata”. 3) Se l’incompatibilità prevista all’art. 28, n. 10, della Legge 247/2012, nella parte in cui dispone non debbano essere conferiti incarichi ai consiglieri dell’Ordine in carica da parte dei magistrati del Circondario, sia già entrata in vigore o sia subordinata all’emissione di un regolamento. In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che la norma, d’immediata vigenza, sia entrata in …...
Avvocato e procuratore - Consigli dell'ordine - elezioni - Rinnovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2481 del 31/01/2017
Reclamo al Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento dei risultati - Annullamento, successivamente alla conclusione delle operazioni elettorali e con efficacia di giudicato, di alcune norme del relativo regolamento - Disapplicazione delle norme regolamentari annullate - Ammissibilità - Condizioni. In tema di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può disapplicare, in via incidentale e nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, le norme regolamentari, giudicate illegittime, che disciplinano le operazioni elettorali, a ciò non ostando che tali disposizioni (nella specie, gli artt. 7 e 9 del d.m. n. 170 del 2014) siano state annullate, con decisione passata in cosa giudicata, successivamente alla conclusione delle elezioni medesime, purché i risultati di queste ultime siano stati tempestivamente impugnati, così precludendo di considerare i rapporti sorti nel vigore delle previsioni annullate come esauriti sotto la vigenza di queste ultime. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2481 del 31/01/2017   …...
Nuovo Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185) (GU n.273 del 24-11-2014)  come modifica dalla proposta del Ministero in fase di approvazione. Capo I Disposizioni generali IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per l'elezionedei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e' disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c). Capo II Modalita' di svolgimento delle elezioni Art. 3 Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge; b) determina il numero massimo di voti che ciasun elettore può esprimere nella misura di due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti, e nella misura di tre quinti dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, negli altri casi;  (precedente formulazione: b) determina il numero …...
Affossato definitivamente il regolamento elettorale dei consigli dell'ordine c.d. porcellum-totalitario (liste blindate) Consiglio di Stato Sentenza n. 03414 il 28/07/2016
è del tutto condivisibile l’avviso del primo giudice per cui con il comma 3 dell’art. 28 il legislatore avrebbe inteso introdurre il sistema del c.d. “voto limitato”, al fine di evitare il formarsi di liste “blindate” suscettibili di esprimere la totalità degli eletti: a fronte di tale ratio normativa, è vano richiamare (come fanno gli odierni appellanti) l’assenza di connotazioni politiche o ideologiche nelle liste elettorali in competizione in questo tipo di elezioni, atteso che – una volta ammessa la possibilità di presentarsi in liste, oltre che individualmente (in tal senso, esplicitamente, l’art. 6 del medesimo d.m.) – quale che sia l’elemento unificante di ciascuna lista, finanche se fosse meramente amicale, la necessità di assicurare il pluralismo nella rappresentanza degli eletti corrisponde a un’esigenza effettivamente sussistente e ragionevole. - Consiglio di Stato Sentenza n. 03414 il 28/07/2016 (dal sito web giustizia-amministrativa.it) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presenteSENTENZA OMISSIS entrambi per la riforma,per la parte di rispettivo interesse,della sentenza resa inter partes dal T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 8333 del 13 giugno 2015, notificata in data 26 giugno 2015. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati avv.ti Giovanni Stefanì e altri (nel giudizio nr. 8355 del 2015), del Sindacato Avvocati di Bari e altri, nonché l’appello incidentale da questi proposto nel giudizio nr. 7686/2015, del Ministero della Giustizia (in entrambi i giudizi) e l’atto di intervento degli avv.ti Paolo Maria Chersevani e altri (nel giudizio nr. 7686/2015);Viste le memorie prodotte dagli appellanti avv.ti Giovanni Stefanì e altri (in date 28 dicembre 2015, 7 gennaio e 7 aprile 2016 nel giudizio nr. 7686 del 2015 e 7 gennaio 2016 nel giudizio nr. 8355 del 2015), dagli appellanti Sindacato Avvocati di Bari e altri (in date 24 dicembre 2015, 7 gennaio e 23 marzo 2016 nel giudizio nr. 7686 del 2015) dal Ministero della Giustizia (in data 24 dicembre 2015 nel giudizio nr. 8355 del 2015) e dagli intervenienti ad adiuvandum (in data 4 gennaio 2016 nel giudizio nr. 7686 del 2015) a sostegno …...
regolamento per la formazione continua - non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012 - Tar Lazio Ordinanza n.156/2015
annullamento del regolamento del cnf n. 6/14 approvato nella seduta del 16/07/14 recante il "regolamento per la formazione continua" - il regolamento impugnato non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012, introducendo un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti Tar Lazio Ordinanza n.156/2015 N. 15053/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 15053 del 2014, proposto da: Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Sara Di Cunzolo, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via Aureliana, 63; controIl Consiglio Nazionale Forense, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Celani e Riccardo Maria Cremonini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180;per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,del regolamento del CNF n. 6/14 approvato nella seduta del 16.7.2014 recante il "regolamento per la formazione continua". Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, il ricorso non presenta elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento, atteso che il regolamento impugnato non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012, introducendo un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti al …...
Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi gu .273
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 novembre 2014, n. 170 Regolamento sulle modalita' di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185) (GU n.273 del 24-11-2014) Vigente al: 25-11-2014 Capo I Disposizioni generali IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per l'elezionedei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione e' disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla letterac). Capo II Modalita' di svolgimento delle elezioni Art. 3 Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi 1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge;b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unita';c) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi tra loro, …...
Consiglio Ordine Avvocati - ll subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi
 in seguito alle dimissioni del consigliere dell'Ordine deve disporsi, in applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi. (Tribunale Amministrativo del Lazio, Sentenza n. 08681 del 5 agosto 2014 e Tar Lazio, Sentenza n. 7632 del 16 Luglio 2014 Tribunale Amministrativo del Lazio, Sentenza n. 08681 del 5 agosto 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Livia Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 19; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Pri.. Clo.., 2; Consiglio Nazionale Forense; nei confronti di Antonio Ca.., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, piazzale don Gi. Mi.., 9; per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 14 gennaio 2014, di approvazione del verbale n.1 dell’adunanza del 9 gennaio 2014, nella parte in cui veniva disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, dell’avv. Antonio Ca.., quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione del consigliere dimissionario, avv. Donatella Ce.., in applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, del predetto verbale n.1 dell’adunanza del 9 gennaio 2014, impugnato con motivi aggiunti, degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio Ca..; Viste le memorie difensive …...

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